Descrizione
L'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie (Regio Decreto n. 1265 del 27/7/1934), prevede che le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi: la prima comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato.
Con Decreto del Ministro della Sanità del 5/9/1994, è stato approvato l'Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie.
La Comunicazione di attivazione industria Insalubre deve essere presentata, almeno 15 giorni prima dell'avvio dell'attività, attraverso il Portale Telematico SUAP del Comune di Grugliasco, al seguente link:https://www.
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Ultimo aggiornamento: 10 dicembre 2025, 10:58