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Nuova procedura per l'installazione di impianti pubblicitari

su immobili privati

Data :

15 giugno 2026

Nuova procedura per l'installazione di impianti pubblicitari
Municipium

Descrizione

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 19/2026, convertito in legge con legge 20 aprile 2026 n° 50, si informa che per l'installazione di mezzi pubblicitari occorre inviare una S.C.I.A. tramite il Portale SUAP di Impresainungiorno.gov.it., pertanto, a far data dal 1° luglio, non sarà più possibile utilizzare la vecchia procedura e, tutte le istanze inviate a mezzo PEC, verranno rigettate.

Il passaggio al regime di S.C.I.A. non costituisce alcuna deregolamentazione o liberalizzazione dei posizionamenti; i regolamenti comunali restano in vigore per le prescrizioni tecniche e l'apparato sanzionatorio, così come mantengono pieno vigore le disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di Attuazione.

La S.C.I.A. dovrà essere obbligatoriamente accompagnata:

  • da una relazione a firma di un tecnico abilitato (Ingegnere, Architetto, Geometra, Perito) il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà attestare in modo esplicito la sicurezza statica e il rispetto del Codice della Strada e relativo Regolamento di Attuazione;
  • progetto quotato dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua collocazione sul fabbricato o nel lotto;
  • bozzetto colorato del messaggio pubblicitario;
  • ricevuta di pagamento dei diritti di Segreteria di € 55,00 ( come da Delibera G.C. n. 142 del 17/06/2013); pagamento da effettuare tramite sito comunale “Pagamento PagoPA - Diritti di Segreteria”.

La mancanza di uno degli allegati di cui sopra comporterà l'archiviazione della SCIA.

Il titolare della SCIA è tenuto a regolarizzare la propria posizione, ai fini dell'imposta sulla pubblicità, presso ABACO S.p.A. (Via Perotti 33, Grugliasco).

Orari:
Lun-Mar 8:30-13:00
Mer-Gio-Ven 8:30-12:30.
Contatti: 3346190026 - grugliasco.pubblicita@abacospa.it.

Esenzione: l'imposta non è dovuta per insegne di esercizio fino a 5 mq complessivi.

Ultimo aggiornamento: 18 giugno 2026, 09:51

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